La protezione delle specie non è un'opzione, è obbligatoria! La Svizzera si è impegnata in molte leggi e accordi nazionali e internazionali per proteggere le specie svizzere - compresi i licheni.
Leggi e convenzioni nazionali
La legge e l'ordinanza sulla protezione della natura e del patrimonio culturale, ad esempio, stabiliscono che «l'estinzione di specie animali e vegetali autoctone (i funghi sono ancora considerati come piante) deve essere contrastata con la conservazione di habitat sufficientemente grandi (biotopi) e altre misure adeguate». Nel regolamento, l'allegato 2 contiene un elenco di specie protette a livello nazionale, tra cui 18 specie di licheni e 4 generi di licheni.
- Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio 1966 (LPN, RS 451), al 1° gennaio 2012, sezione 3: Protezione della flora e della fauna locali.
- Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio 1991 (OPN, RS 451.1), sezione 3: Protezione della flora e della fauna indigene
Diverse ordinanze disciplinano la protezione di habitat e paesaggi particolarmente minacciati e delle loro tipiche specie animali e vegetali. Essi contengono gli inventari federali dei biotopi d'importanza nazionale:
- Ordinanza concernente la protezione delle zone golenali d'importanza nazionale 1992 (Ordinanza sulle zone golenali; RS 451.31)
- Ordinanza concernente la protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale 1991 (Ordinanza sulle torbiere alte; RS 451.32)
- Ordinanza sulla protezione delle paludi d'importanza nazionale 1994 (Ordinanza sulle paludi; RS 451.33).
- Ordinanza sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale 1996 (Ordinanza sulle zone palustri; RS 451.35).
- Ordinanza sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale 2010 (Ordinanza sui prati secchi, OPPS; RS 451.37).
La legge federale sulla protezione dell'ambiente ha lo scopo di «proteggere gli esseri umani, gli animali e le piante da effetti nocivi o fastidiosi sulle loro comunità e sui loro habitat e di preservare in modo permanente le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo». Essa stabilisce, ad esempio, che una valutazione dell'impatto ambientale deve essere ottenuta il più presto possibile per la progettazione, la costruzione o la modifica degli impianti.
- Legge federale sulla protezione dell'ambiente 1983 (LPAmb; RS 814.01 ).
Nella legge sull'agricoltura, il governo federale si impegna, tra l'altro, «affinché l'agricoltura dia un contributo sostanziale attraverso una produzione sostenibile e orientata al mercato».
- Legge federale sull'agricoltura 1951, revisione 1998 (LAgr; RS 910.1 ).
Altre basi giuridiche:
- Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura 1998 (OPD; RS 910.13)
- Ordinanza sui contributi estivi 2007 (OIBV; RS 910.133)
- Ordinanza sulla promozione regionale della qualità e la messa in rete delle zone di compensazione ecologica in agricoltura 2001 (OQV; RS 910.14).