Base giuridica

La protezione delle specie non è un'opzione, è obbligatoria! La Svizzera si è impegnata in molte leggi e accordi nazionali e internazionali per proteggere le specie svizzere - compresi i licheni.

Leggi e convenzioni nazionali

La legge e l'ordinanza sulla protezione della natura e del patrimonio culturale, ad esempio, stabiliscono che «l'estinzione di specie animali e vegetali autoctone (i funghi sono ancora considerati come piante) deve essere contrastata con la conservazione di habitat sufficientemente grandi (biotopi) e altre misure adeguate».  Nel regolamento, l'allegato 2 contiene un elenco di specie protette a livello nazionale, tra cui 18 specie di licheni e 4 generi di licheni.


Diverse ordinanze disciplinano la protezione di habitat e paesaggi particolarmente minacciati e delle loro tipiche specie animali e vegetali. Essi contengono gli inventari federali dei biotopi d'importanza nazionale:


La legge federale sulla protezione dell'ambiente ha lo scopo di «proteggere gli esseri umani, gli animali e le piante da effetti nocivi o fastidiosi sulle loro comunità e sui loro habitat e di preservare in modo permanente le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo». Essa stabilisce, ad esempio, che una valutazione dell'impatto ambientale deve essere ottenuta il più presto possibile per la progettazione, la costruzione o la modifica degli impianti.

Nella legge sull'agricoltura, il governo federale si impegna, tra l'altro, «affinché l'agricoltura dia un contributo sostanziale attraverso una produzione sostenibile e orientata al mercato».


Altre basi giuridiche: